EL PERMISO DE RESIDENCIA DE LARGA DURACIÓN «PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO SOGGIORNANTI»

Il permesso di soggiorno UE lungo periodo è previsto dall’art. 9 testo unico immigrazione, d. lgs 286/98.

Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e,  nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29 co. 3 lett. b,  di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 29 co. 1 TUI e di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, può richiedere un permesso di soggiorno illimitato: Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

E’ un titolo di soggiorno che riconosce una condizione privilegiata al suo titolare perché lo autorizza a permanere in Italia a tempo indeterminato (art. 9 d.lgs 286/98 Testo Unico Immigrazione).

Le assenze dello straniero sul territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di 5 anni, e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a 6 mesi consecutivi e non superano complessivamente 10 mesi nei cinque anni richiesti.

Categorie escluse

Al comma 3 del medesimo articolo ci sono alcune categorie escluse:

-gli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale,

-protezione temporanea o per motivi umanitari, richiesta di protezione internazionale di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) del d.lvo. 251/2007;

-titolari di permesso di soggiorno di breve durata, status giuridico della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, Conv. Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, del 1969 sulle missioni speciali o dalla Conv. Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

Al comma 4 l’art. 9 TUI prevede che il permesso UE soggiornante di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Tra gli elementi di valutazione della pericolosità sociale dello straniero possiamo considerare eventuali condanne, anche non definitive, per reati previsto dall’art. 380 cpp, nonché limitatamente ai delitti non colposi, dall’art.  381 cpp, escludendo però ogni automatismo.

Ai fini del provvedimento di diniego il Questore terrà conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale, dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha osservato che il giudizio di pericolosità non può essere espressione di una valutazione di tipo discrezionale, ma deve attenersi alle circostanze valutate come ostative dall’art. 9 del TUI.

Il permesso di soggiorno lungo soggiornate non prevede una scadenza ma si un aggiornamento ogni 5 anni.

Se hai bisogno di consulenza per la richiesta o in caso di diniego puoi contattarci  o su Facebook.

Avv. Grimaneza Victoria Castillo

Avvocato italo peruviana del foro di Roma