L’art. 31 co. 3 TUI, testo unico inmigraciòn, consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare per un periodo di tempo determinato l’ingresso o la permanenza in Italia del familiare del minore, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova in Italia.
Con tale previsione di legge si prevede dunque sia l’ingresso sia la permanenza del familiare del minore straniero in Italia deroga alle disposizioni sull’immigrazione.
L’orientamento giurisprudenziale di tale fattispecie ha chiarito che si tratta di una norma in salvaguardia del superiore interesse del minore a mantenere i rapporti con la propria famiglia in deroga alle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione. Si potrà dunque fare ricorso al co. 3 dell’art. 31 TUI nel caso vi siano i presupposti dei gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore.
Ai sensi dell’art. 29 co. 6 TUI, al familiare autorizzato all’ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 31 co. 3 TUI, è rilasciato un permesso di soggiorno per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilità per il Tribunale per i minorenni.
Si tratta dunque di una richiesta al fine di salvaguardare il preminente interesse del minore in situazioni nelle quali l’allontanamento di un familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’integrità psicofisica del minore. Con il termine “familiare” si intende infatti non per forza i genitori, ma si fa riferimento a qualsiasi altra figura del nucleo familiare, che possa prendersi cura ed assistere il/la minore.
Il Tribunale nel marco di un procedimento, in cui potrà richiedere l’intervento degli assistenti sociali e di sentire il minore, ove questo sia possibile, una volta accertata la situazione familiare ed i gravi motivi potrà autorizzare la permanenza dei familiari del minore in Italia per il periodo che ritenga necessario.
Il permesso di soggiorno per assistenza minore consente di svolgere attività lavorativa. Inoltre dopo 5 anni di permanenza in Italia, potendo fare affidamento tra l’altro su adeguate risorse economiche più che sufficienti ed un’idoneità alloggiativa, il cittadino straniero può anche richiedere un PDS U.E. per soggiornanti di lungo periodo.
CONVERSIONE
Il decreto sicurezza, D.L 130/2020 ha introdotto la possibilità di CONVERSIONE del permesso di soggiorno per assistenza minore, non sarà necessario dunque ricorrere al Tribunale per i Minorenni per prolungare la permanenza in Italia dei familiari ma potrà essere oggetto di conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
È prevista la revoca nel caso vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio.
Nella disamina per la concessione del permesso di soggiorno per assistenza minore dovrà essere oggetto di valutazione qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute della minore possano derivarne dall’allontanamento del familiare (Cass. Civ. SS.UU. 25/10/2010, n. 21799 e 21803, conforme Cass. Civ. 19/07/2017, n. 17861).
Con tale previsione di legge si tutela il diritto alla famiglia, il diritto all’unità familiare sancito dalla Costituzione italiana, artt. 29 e ss., dalla CEDU, art. 8, dalla Carta dei diritti sociali di Nizza, nonché da diversi trattati e convenzioni internazionali. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ha ribadito il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, art. 7, i diritti dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere.
Il giudice minorile viene dunque chiamato ad operare un bilanciamento tra gli interessi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale e quello di ordine prioritario qual è la tutela del minore immigrante e del suo diritto alla famiglia, alla vita familiare.
Avv. Grimaneza Victoria Castillo
Avvocato del foro di Roma